NOTIZIE DELL'ASSOCIAZIONE
LEGGE 281/91
Riportiamo qui il testo completo della legge
281 del 14 agosto 1991.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30 agosto 1991.
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LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali di affezione, condanna gli
atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire
la corretta convivenza tra uomo e animale
e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di
affezione
Il controllo della popolazione dei cani e
dei gatti mediante la limitazione della nascite
viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. I proprietari
o detentori possono ricorrere a proprie spese
agli ambulatori veterinari autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici
degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
I cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati, nonché
i cani presso le strutture di cui al comma
1 dell'articolo 4 devono essere tatuati;
se non reclamati entro il termine di sessanta
giorni possono essere ceduti a privati che
diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili.
I cani ricoverati nelle strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e successive modificazioni,
possono essere soppressi in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari
soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità.
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati
dall'autorità' sanitaria competente per territorio
e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono, d'intesa come le unità sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti
che vivono in libertà, assicurandone la cura
della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono gestire le strutture di cui al comma
1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario
dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria
locale.
Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4 possono tenere in custodia a pagamento
cani di proprietà e garantiscono il servizio
di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
Le regioni disciplinano con propria legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unità sanitarie
locali nonché le modalità per l'iscrizione
a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario
o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
Le regioni provvedono a determinare, con
propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
i criteri per il risanamento dei canili comunali
e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali
strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo
sanitario dei servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. La legge regionale determina
altresì i criteri e le modalità per il riparto
tra i comuni dei contributi per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
Le regioni adottano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in
ambito regionale, un programma di prevenzione
al randagismo.
Il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
iniziative di informazione da svolgere anche
in ambito scolastico al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto della vita
animale e la difesa del suo habitat;
corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali
e delle unità sanitarie locali addetto ai
servizi di cui alla presente legge nonché
per le guardie zoofile volontarie che collaborano
con le unità sanitarie locali e con gli enti
locali.
Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico
le regioni indennizzano gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti,
accertate dal servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale.
Per la realizzazione degli interventi di
competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal
decreto ministeriale di cui all'articolo
8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di
contributo per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma
regionale per la prevenzione del randagismo,
nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
I comuni, singoli o associati, e le comunità
montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi
per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti
con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalita' dalla regione.
I servizi comunali e i servizi veterinari
delle unità sanitarie locali si attengono,
nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione
e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire un milione.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette
di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire centomila.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al
fine di sperimentazione, in violazione delle
leggi vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
L'ammenda comminata per la contravvenzione
di cui al primo comma dell'articolo 727 del
codice penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono
nel fondo per l'attuazione della presente
legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
Tutti i possessori di cani sono tenuti al
pagamento di un'imposta comunale annuale
di lire venticinquemila.
L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta
non da' luogo a nuove imposizioni.
Sono esenti dall'imposta:
i cani esclusivamente adibiti alla guida
dei ciechi e alla custodia degli edifici
rurali e del gregge;
i cani appartenenti ad individui di passaggio
nel comune, la cui permanenza non si protragga
oltre i due mesi o che paghino già l'imposta
in altri comuni;
i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore
ai due mesi;
i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed
a quelli di pubblica sicurezza;
i cani ricoverati in strutture gestiti da
enti o associazioni protezioniste senza fini
di lucro;
i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente
individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132,
133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n.1175 e successive modificazioni,
e ogni disposizione incompatibile o in contrasto
con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della
legge
A partire dall'esercizio finanziario 1991
e' istituito presso il Ministero della sanità
un fondo per l'attuazione della presente
legge, la cui dotazione e' determinata in
lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi
a decorrere dal 1992.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
le disponibilità del fondo di cui al comma
1. I criteri per la ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro della sanità adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regione e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
All'onere derivante dalla presente legge,
pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire
2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi
per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
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N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operativo
il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria, approvato con D.P.R.
n. 320/1954, sono così formulati:
"art. 86 - I cani ed i gatti che hanno
morsicato persone o animali, ogni qualvolta
sia possibile catturarli, devono essere isolati
e tenuti in osservazione per dieci giorni
nei canili comunali. L'osservazione a domicilio
può essere autorizzata su richiesta del possessore
soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente
rilevanti ed in tale caso l'interessato deve
dichiarare di assumersi la responsabilità
della custodia dell'animale e l'onere per
la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento
devono essere sottoposti i cani e i gatti
che, pure non avendo morsicato, presentano
manifestazioni riferibili all'infezione rabica,
nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi
che presentano analoghe manifestazioni. Ai
fini della diagnosi anche questi animali
non devono essere uccisi se il loro mantenimento
in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione
gli animali non devono essere sottoposti
a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco
ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione,
l'animale muoia o venga ucciso prima che
il veterinario abbia potuto formulare la
diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici
di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti
per rabbia, i quali devono essere distrutti
ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente
regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale
deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati
da altro animale riconosciuto rabico o fuggito
o rimasto ignoto devono, di regola, essere
subito soppressi con provvedimento del sindaco
semprechè non debbano prima sottostare al
periodo di osservazione di dieci giorni per
avere, a loro volta, morsicato persone o
animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale,
anziché essere abbattuto, può essere mantenuto
sotto sequestro, a spese del possessore stesso,
nel canile municipale o in altro locale stabilito
dall'autorità' comunale dove non possa nuocere
per un periodo di mesi sei sotto vigilanza
sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono
sottostare i cani e i gatti contaminati o
sospetti di essere stati contaminati da altro
animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti
di rabbia sono sottoposti a sequestro per
soli dieci giorni se durante questo periodo
l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a
vaccinazione antirabbica post-contagio da
iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite
alla testa e non oltre sette giorni negli
altri casi dal sofferto contagio, il predetto
periodo di osservazione può essere ridotto
a mesi tre o anche mesi due se l'animale
si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico
post-contagio l'animale deve essere ricoverato
nel canile municipale o presso istituti universitari
o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere
spostati, con le norme degli articoli 14
e 15 del presente regolamento, durante il
periodo di osservazione, soltanto entro sette
giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione
il cane o il gatto morsicato muoia o venga
ucciso, si procede in conformita' di quanto
previsto dai commi quinto, sesto e settimo
del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione
rabica assuma preoccupante diffusione il
prefetto può ordinare agli agenti adibiti
alla cattura dei cani ed agli agenti della
forza pubblica di procedere, ove non sia
possibile la cattura, all'uccisione dei cani
e dei gatti vaganti ed adottare qualunque
altro provvedimento eccezionale atto ad estinguere
l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede
alla pubblicazione dell'art. 6 del citato
D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti
universitari, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche
dei laboratori provinciali di igiene e di
profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio
batteriologico che dagli accertamenti diagnostici
di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie
infettive e diffusive, di cui all'art. 1,
devono senza ritardo informare il veterinario
provinciale e il veterinario del comune da
cui proviene il materiale esaminato, rimettendo
loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del
codice penale, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali)
- Chiunque incrudelisce verso animali o senza
necessità li sottopone a eccessive fatiche
o torture, ovvero li adopera in lavori ai
quali non siano adatti per malattia o per
età, e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila
a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per
solo fine scientifico o didattico, in un
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
sottopone animali vivi a esperimenti tali
da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono
adoperati in giuochi o spettacoli pubblici
i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, se il colpevole e' un conducente
di animali la condanna importa la sospensione
dell'esercizio del mestiere, quando si tratta
di un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988
(disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome) -
E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
con compiti di informazione, consultazione
e raccordo, in relazione degli indirizzi
di politica generale suscettibili di incidere
nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica
estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia.
La Conferenza e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui
il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto
conto anche delle richieste dei presidenti
delle regioni e delle province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro
per gli affari regionali, o se tale incarico
non e' attribuito, ad altro Ministro. La
Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e
dai presidenti delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri invita
alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine
del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici.
La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali.
Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria
di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta
a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
La conferenza viene consultata:
sulle linee generali dell'attività' normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla
determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria
e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma 7 del presente
articolo;
sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo
Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi
regionali relativi alla elaborazione ed attuazione
degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali;
sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno
acquisire il parere della Conferenza.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
o il Ministro appositamente delegato, riferisce
periodicamente alla commissione parlamentare
per le questioni regionali sulle attività
della conferenza.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali che
deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria
intese a provvedere il riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione
mista Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti amministrativi in modo
da trasferire alla Conferenza le attribuzioni
delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni
di carattere generale per le quali debbano
anche essere sentite tutte le regioni e province
autonome, determinando le modalità per l'acquisizione
di tali pareri, per la cui formazione possono
votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome".
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il
2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura);
in sede referente, il 26 novembre 1987, con
pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione
(Affari sociali), in sede referente, il 13
dicembre 1988, con pareri delle commissioni
I,V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione,
in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
legislativa, e approvato il 16 luglio 1991,
in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue
ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).
Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio),
in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con
pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a,
12a e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato
il 1' agosto 1991.
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